(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 21 del 10 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La legge regionale 14 aprile 1987, n. 8, concernente agevolazioni finanziarie e creditizie per il consolidamento delle passivita' onerose delle imprese agricole viene cosi' modificata: All'articolo 3: il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "I mutui concessi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 8, entreranno in ammortamento il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno e il concorso regionale negli interessi, pari alla differenza tra la semestralita' di preammortamento e di ammortamento determinate rispettivamente a tasso di riferimento ed a tasso agevolato, a norma dell'attuale legislazione nazionale e regionale, sara' liquidato dalla giunta regionale previa presentazione da parte degli istituti di credito di specifica richiesta corredata di tutti gli atti adottati a comprova dell'avvenuta definizione dell'operazione finanziaria". "La normativa di cui al comma precedente si applica anche per gli atti e contratti di mutuo che risultassero gia' perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge". Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato per il preammortamento del mutuo stesso, non potra' superare la somma di due semestralita' del concorso regionale". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata. Potenza, addi' 3 maggio 1988 MICHETTI